Come diventare Unità di Offerta Sociale

Le modalità di esercizio delle unità di offerta sociali sono disciplinate dall'art. 15 della l.r. 3 del 12 marzo 2008, così come integrata dalla l.r. 23 dell'11 agosto 2015, il quale prevede che venga presentata una Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) che certifichi da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

Comunicazione Preventiva di Esercizio C.P.E.

La Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociali e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalla Legge Regionale 3/2008 e ulteriormente specificato nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010.

La C.P.E. abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, spostando la fase di vigilanza sulla verifica del servizio in esercizio. In ogni caso la Comunicazione comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore dell’unità d’offerta, in ragione di quanto dichiarato e auto-certificato in sede di presentazione.

La C.P.E. deve essere presentata in caso di:

  • Messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale;
  • Variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta;
  • Trasformazione di unità d’offerta esistenti;
  • Trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti;
  • Cambiamento del soggetto gestore.

La C.P.E. non deve essere presentata in caso di:

  • Cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore (è sufficiente inviare comunicazione);
  • Sperimentazione di un’unità d’offerta innovativa non rientrante nella rete regionale, da concordare preventivamente con l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona;
  • Messa in esercizio di attività sociali tra quelle previste dall’art. 3 - comma 2 - della Legge n.3/2008 e non rientranti nella rete regionale.
Il gestore deve, comunque, garantire il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.

Dove presentare la C.P.E.

Per le Unità di offerta attivate nei territori dell'Ambito di Valle Camonica, la modulistica deve essere contestualmente trasmessa (a mano o con A.R. oppure fatta pervenire a mezzo PEC) al seguente recapito:

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
P.zza Tassara, 4 - Breno (BS)
Responsabile Area Ricerca Innovazione e Sviluppo
Dr.ssa Roberta Ferrari tel.0364.22693 - cell.339.6529337
PEC: atspvallecamonica@legalmail.it

L’Azienda, come previsto dal contratto di servizio stipulato con gli enti soci, si farà carico di:

  • Supportare e fornire la propria consulenza agli Enti Gestori per l’avvio di nuove Unità d’Offerta;
  • Attivare l’istruttoria e la verifica della completezza della documentazione allegata alla CPE stessa;
  • Informare il Comune sull’esito dell’istruttoria e sui provvedimenti da adottare conseguenti alla verifica del mancato possesso dei requisiti previsti dalle normative;
  • Comunicare ai competenti Uffici Regionali dell’avvio di nuove Unità d’Offerta sociali;
  • Trasmettere gli aggiornamenti normativi agli Enti Gestori;
  • Mantenere aggiornata la mappatura delle unità d’offerta sociali;
  • Mantenere un archivio cartaceo di tutta la documentazione inerente le unità d’offerta sociali.
La documentazione inerente l’attività di cui sopra sarà archiviata presso gli uffici dell’Azienda.

Si precisa che sarà cura dell’Azienda inviare una copia, sia della CPE sia di tutta la documentazione allegata, all’ATS della Montagna, affinché possa assolvere il suo compito di vigilanza.

Procedura di presentazione della C.P.E.

La C.P.E. deve essere presentata dall’Ente gestore dell’unità di offerta all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona compilando la specifica modulistica.

La presentazione della C.P.E. deve essere anteriore alla data di effettiva apertura dell’unità di offerta.

Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della C.P.E., l'ATSP verifica la completezza della comunicazione e di quanto auto dichiarato, nonché la presenza dei certificati relativi ai requisiti soggettivi.

Effettuate tali verifiche, l'ATSP invia l’esito della verifica all'ATS competente la visita di vigilanza, che sarà condotta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Se l’esito è positivo, la procedura di C.P.E. si conclude.

Nel caso in cui si rilevassero problemi in merito alla mancanza dei requisiti richiesti, l’ATS definirà i termini per adeguarsi alla normativa vigente o richiederà provvedimenti di chiusura o limitazione dell’Unità di offerta.

Ad eccezione della protocollazione della C.P.E. da parte dell'ATSP e dell’esito di vigilanza da parte dell’ATS, la C.P.E. non necessita di alcun atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune di ubicazione del servizio.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
24 dicembre 2021