Comunicazione Preventiva di Esercizio C.P.E.
La Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociali e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalla Legge Regionale 3/2008 e ulteriormente specificato nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010.
La C.P.E. abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, spostando la fase di vigilanza sulla verifica del servizio in esercizio. In ogni caso la Comunicazione comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore dell’unità d’offerta, in ragione di quanto dichiarato e auto-certificato in sede di presentazione.
La C.P.E. deve essere presentata in caso di:
- Messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale;
- Variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta;
- Trasformazione di unità d’offerta esistenti;
- Trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti;
- Cambiamento del soggetto gestore.
La C.P.E. non deve essere presentata in caso di:
- Cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore (è sufficiente inviare comunicazione);
- Sperimentazione di un’unità d’offerta innovativa non rientrante nella rete regionale, da concordare preventivamente con l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona;
- Messa in esercizio di attività sociali tra quelle previste dall’art. 3 - comma 2 - della Legge n.3/2008 e non rientranti nella rete regionale.