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Cos'è l'accesso civico semplice

L'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, consente a chiunque di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. RPCT), dott. Roberto Bellesi seguendo le indicazioni specificate nella sezione "Come presentare una richiesta?".

La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivata, non dev'essere sostenuta da un interesse qualificato ed è gratuita. 

La richiesta è soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito web istituzionale dell'ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere alla Titolare del potere sostituitivo, dott.ssa Roberta Ferrari, seguendo le indicazioni fornite nella sezione "Come presentare una richiesta?". La Titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Data iniziale di pubblicazione: 31/05/2021

Ultimo aggiornamento: 18/06/2024